Accordo

Art. 60

Consultazioni

In vigore dal 7 set 1975
. Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente le rimostranze che un altro membro può fargli riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, e gli offre adeguate possibilità di consultazioni. Nel corso di tali consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il Direttore esecutivo fissa un adeguato procedimento di conciliazione. Le spese di tale procedimento non sono sostenute dal bilancio dell'Organizzazione. Se tale procedimento giunge ad una soluzione, il Direttore esecutivo ne viene informato. Ove non intervenga alcuna soluzione, la questione può, a richiesta di una delle parti, essere sottoposta al Consiglio in conformità dell'.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-60

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