Accordo
Art. 64
Ratifica, accettazione, approvazione
In vigore dal 7 set 1975
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Ratifica, accettazione, approvazione
1. Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione dei Governi firmatari in conformità della loro procedura costituzionali.
2. Ad eccezione dei casi previsti dall', gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, non oltre il 30 aprile 1973.
3. Ogni Governo firmatario che non abbia depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione in conformità del paragrafo 2 può ottenere dal Consiglio una o più proroghe del termine.
4. Ogni Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indica, al momento del deposito se è un membro esportatore o un membro importatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-64