Accordo

Art. 62

Azione del Consiglio in caso di reclamo

In vigore dal 7 set 1975
. Azione del Consiglio in caso di reclamo 1. Ogni reclamo per inadempimento da parte di un membro, degli obblighi impostigli dal presente Accordo, viene, a richiesta dell'autore del reclamo, sottoposto al Consiglio che l'esamina a delibera in merito. 2. La decisione con la quale il Consiglio conclude che un membro ha mancato agli obblighi impostigli dal presente Accordo viene presa a maggioranza ripartita semplice e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Tutte le volte che il Consiglio conclude, sia a seguito di un reclamo o meno, che un membro non ha adempiuto agli obblighi impostigli dal presente Accordo, esso può, con voto speciale, fatte salve le altre misure previste espressamente in altri articoli del presente Accordo, ivi compreso l': a) sospendere i diritti di voto di tale membro al Consiglio e al Comitato esecutivo, e b) se lo ritiene necessario, sospendere altri diritti di tale membro, in particolare la possibilità di essere eletto ad un incarico nel Consiglio o in uno qualsiasi dei suoi compiti, nonché il diritto del membro di svolgere un tale incarico, sino a quando non abbia adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro, i cui diritti di voto siano stati sospesi in conformità del paragrafo 3 resta tenuto all'adempimento dei suoi obblighi finanziari nonché degli altri obblighi previsti dal presente Accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-62

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Azione del Consiglio in caso di reclamo (Art. 62 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo