Accordo

Art. 72

Esclusione

In vigore dal 7 set 1975
. Esclusione Se il Consiglio conclude, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell', che un membro ha violato gli obblighi impostigli dal presente Accordo e se decide inoltre che tale violazione intralcia seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso può, con voto speciale, escludere tale membro dall'Organizzazione internazionale del cacao. Il Consiglio notifica immediatamente tale esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il detto membro cessa di essere membro dell'Organizzazione internazionale del cacao e, ove sia Parte contraente, di essere parte del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-72

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Esclusione (Art. 72 Ratifica ed esecuzione dell'accordo Internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.) — Testo vigente | Portale Normativo