Accordo
Art. 72
69 / 77Esclusione
In vigore dal 7 set 1975
.
Esclusione
Se il Consiglio conclude, in base alle disposizioni del paragrafo 3 dell', che un membro ha violato gli obblighi impostigli dal presente Accordo e se decide inoltre che tale violazione intralcia seriamente il funzionamento del presente Accordo, esso può, con voto speciale, escludere tale membro dall'Organizzazione internazionale del cacao.
Il Consiglio notifica immediatamente tale esclusione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio, il detto membro cessa di essere membro dell'Organizzazione internazionale del cacao e, ove sia Parte contraente, di essere parte del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-72