Accordo

Art. 56

Informazioni

In vigore dal 7 set 1975
. Informazioni 1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione per: a) informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, il consumo e gli stocks di cacao nel mondo; e b) nella misura in cui essa le ritiene opportune, delle informazioni tecniche sulla coltivazione, la lavorazione e l'utilizzazione del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare in base ad altri articoli del presente Accordo, il Consiglio può chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari all'esercizio delle sue funzioni, in particolare dei rapporti periodici sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, gli stocks e le misure fiscali. 3. Se un membro non fornisce o gli è difficile fornire entro un termine ragionevole le informazioni, le statistiche e gli altri dati di cui il Consiglio ha bisogno per il buon andamento dell'Organizzazione, il Consiglio può pretendere dal membro in questione che ne spieghi le ragioni. Ove si riveli necessaria un'assistenza tecnica a tale riguardo, il Consiglio può adottare le misure che si impongono.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-56

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