Accordo

Art. 31

Contingenti annui di esportazione

In vigore dal 7 set 1975
. Contingenti annui di esportazione 1. Almeno quaranta giorni prima dell'inizio di ogni anno di contingentamento, il Consiglio, tenendo conto di tutti i dati pertinenti, quali l'evoluzione della macinazione, l'evoluzione a lungo termine del consumo, le eventuali vendite di stock regolatore, le prevedibili variazioni degli stocks, il prezzo corrente del cacao sul mercato e la previsione della produzione, adotta, con voto speciale, un preventivo relativo alla domanda mondiale di cacao per l'anno di contingentamento considerato, nonché un preventivo relativo alle esportazioni non sottoposte ai contingenti annui di esportazione, tenuto conto di tali previsioni, il Consiglio fissa immediatamente, con voto speciale, i contingenti annui di esportazione dei membri esportatori per l'anno di contingentamento considerato, nel modo indicato nel presente articolo. 2. Se, almeno 35 giorni prima dell'inizio dell'anno di contingentamento, il Consiglio non riesce a raggiungere un accordo sui contingenti annui di esportazione, il Direttore esecutivo presenta al Consiglio le proprie proposte. Il Consiglio procede immediatamente ad una votazione speciale su tali proposte. Il Consiglio fissa, in ogni caso, i contingenti annui di esportazione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'anno di contingentamento. 3. Il contingente annuo di esportazione per ogni membro esportatore è proporzionale al contingente base di cui all'. 4. Su presentazione di prove che ritenga soddisfacenti il Consiglio autorizza ogni membro esportatore che produca meno di 10.000 tonnellate nel corso di un anno di contingentamento qualsiasi ad esportare una quantità che non superi la produzione effettiva di cui dispone per l'esportazione.
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