Accordo
Art. 30
Contingenti di base
In vigore dal 7 set 1975
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Contingenti di base
1. Durante il primo anno di contingentamento, ogni membro esportatore indicato nell'allegato A, ha il contingente di base specificato in detto allegato. Non vi sono contingenti base per i membri esportatori che producano meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario che sono indicati nell'allegato B.
2. Prima dell'inizio del secondo anno di contingentamento e tenuto conto dei tonnellaggi di cacao prodotti da ogni membro esportatore durante ciascuna delle tre campagne di raccolta immediatamente anteriori per le quali sono state comunicate al Consiglio delle cifre definitive, i contingenti base sono automaticamente riveduti, e i nuovi contingenti di base applicabili durante il restante periodo in cui l'Accordo resta in vigore sono calcolati nel modo seguente:
a) nel caso in cui, per ogni membro esportatore, la cifra più alta di produzione annua durante le tre precedenti campagne di raccolta summenzionate sia più elevata della cifra relativa alla produzione indicata nell'allegato A, per calcolare il nuovo contingente base applicabile a tale membro durante il residuo periodo in cui il presente Accordo resta in vigore, viene considerata la più elevata di queste due cifre;
b) nel caso in cui, per ogni membro esportatore, la cifra più elevata di produzione annua durante le tre precedenti campagne di raccolta summenzionate sia inferiore di più del 20% alla cifra relativa alla produzione indicata nell'allegato A, per calcolare il nuovo contingente base applicabile a tale membro durante il residuo periodo in cui il presente Accordo resta in vigore, viene considerata la meno elevata di tali due cifre comparative;
c) nel caso in cui, per ogni membro esportatore, la cifra più alta di produzione annua durante le tre precedenti campagne di raccolta summenzionate divenga inferiore alla cifra di produzione indicata nell'allegato A, ma non lo sia di più del 20%, per calcolare il nuovo contingente base applicabile a tale membro durante il residuo periodo in cui il presente Accordo resta in vigore, viene considerata la cifra relativa alla produzione indicata nell'allegato A.
3. Il Consiglio riesamina le liste degli allegati A e B se lo richiede l'evoluzione della produzione di un membro esportatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-30