Art. 17 · Competenza del Comitato esecutivo
Accordo

Art. 17

17 / 77

Competenza del Comitato esecutivo

In vigore dal 7 set 1975
. Competenza del Comitato esecutivo 1. Il Comitato esecutivo è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le proprie funzioni sotto la direzione generale del Consiglio. 2. Il Comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio le misure che ritiene più opportune. 3. Fatto salvo il diritto del Consiglio di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, esso può, con voto a maggioranza ripartita semplice o con voto speciale, a seconda del caso, se la decisione del Consiglio in materia esige un voto a maggioranza ripartita semplice o un voto speciale, delegare al Comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, ad eccezione dei seguenti: a) ridistribuzione di voti in conformità dell'; b) approvazione del bilancio amministrativo e determinazione dei contributi in conformità dell'; c) revisione del prezzo minimo e del prezzo massimo in conformità del paragrafo 2 dell'; d) revisione dell'allegato C in base al paragrafo 3 dell'; e) determinazione dei contingenti annui di esportazione in conformità dell' e dei contingenti trimestrali in conformità del paragrafo 8 dell'; f) restrizione o sospensione degli acquisti di stock regolatore in conformità del capoverso b) del paragrafo 9 dell'; g) decisione relativa alla destinazione del cacao ad usi non tradizionali in conformità dell'; h) esenzione da obblighi in conformità dell'; i) composizione delle controversie in conformità dell'; j) sospensione dei diritti in conformità del paragrafo 3 dell'; k) determinazione delle condizioni di adesione in conformità dell'; l) esclusione di un membro in conformità dell'; m) proroga o denuncia del presente Accordo in conformità dell'; n) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformità dell'. 4. Il Consiglio può in ogni momento, con voto a maggioranza ripartita semplice, revocare ogni delega di poteri al Comitato esecutivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-07-05;395#art-a-17