Titolo III
Art. 37
In vigore dal 1 lug 1972
I periodi riconosciuti come periodi di contribuzione a norma dei precedenti sono esclusi dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'ammissione al versamento dei contributi volontari o, successivamente, ai fini dell'applicazione dei primi due comuni dell' del presente decreto.
Allo stesso modo vanno considerati;
a) i periodi di assenza facoltativa dal lavoro dopo il parto previsti dal secondo comma dell' della legge 26 agosto 1950, n.
860, nel testo modificato dalla legge 23 maggio 1951, n. 394;
b) i periodi di lavoro subordinato all'estero che non siano protetti agli effetti delle assicurazioni interessate in base a convenzioni od accordi internazionali;
c) i periodi di servizio militare eccedenti il periodo corrispondente al servizio di leva;
d) i periodi di malattia, comprovati con certificato rilasciato da un Ente previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera che eccedano i limiti stabiliti dall'art. 56, lettera a), punto 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
I periodi indicati nel comma precedente sono parimenti esclusi dal computo del quinquennio previsto dall', n. 2, lettera b), sub , e dall', sua della legge 4 aprile 1952, n. 218, per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti, e dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, per il diritto alle prestazioni antitubercolari, nonché dal computo del biennio previsto dall' dello stesso regio decreto-legge per il diritto alla indennità di disoccupazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 56, lettera c), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per i periodi di servizio militare.
I periodi d'iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o i periodi di lavoro subordinato per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione, sono esclusi dal computo del quinquennio previsto ai fini dei requisiti per il diritto alla pensione per invalidità o per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, ha disposto (con l'art.16) che e' abrogato l'art.37 per le parti concernenti la prosecuzione volontaria.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-37