Titolo III
Art. 35
In vigore dal 2 ott 1957
Le somme dovute dalle imprese industriali ai sensi dall'articolo unico della legge 30 ottobre 1955, n. 1079, per le ore di lavoro straordinario effettuate debbono essere versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'accreditamento a favore della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione, nel termine di cui all' o, in caso di autorizzazione a differire gli adempimenti contributivi, entro il termine più ampio previsto dall'. Per la riscossione di dette somme si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per le assicurazioni generali obbligatorie.
L'obbligo del versamento sussiste anche nel caso in cui il lavoro straordinario sia eseguito da lavoratori esclusi o esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-35