Titolo I

Art. 7

In vigore dal 2 ott 1957
I datori di lavoro che abbiano particolari esigenze in relazione alla loro organizzazione aziendale possono, in via eccezionale, essere autorizzati a versare i contributi di cui al precedente articolo entro un termine più ampio di quello stabilito dall'articolo stesso e, comunque, non superiore di tre mesi a quello di normale scadenza. L'autorizzazione, quando siano riconosciute le esigenze dichiarate, è conferita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che ha facoltà di subordinarla a determinate condizioni e garanzie. Debbono essere in ogni caso osservate le disposizioni di cui all'art. 53 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per quanto concerne il pagamento degli interessi di mora.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo