Capo 2

Art. 11

In vigore dal 19 mar 1961
Per ottenere il riconoscimento dei periodi di malattia di cui all'art. 56, lett. a), n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, l'assicurato deve produrre un certificato rilasciato dall'Ente previdenziale dal quale è stato assistito. Qualora non abbia diritto all'assistenza da parte di un Ente previdenziale l'assicurato deve denunciare all'istituto nazionale della previdenza sociale la data d'inizio della malattia entro 60 giorni dalla data stessa, allegando una dichiarazione medica di parte; ove la denuncia sia fatta oltre il termine anzidetto i periodi di malattia, perdurando la stessa, sono riconosciuti a decorrere dal 60° giorno anteriore a quello della denuncia. Entro 15 giorni dalla cessazione della malattia l'assicurato deve farne denuncia all'Istituto allegando altra dichiarazione medica; in caso di inosservanza di detto termine sono riconosciuti i soli periodi di malattia comprovati dalla documentazione già presentata. Non sono riconosciute ai fini predetti le malattie di durata inferiore a 15 giorni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 28 febbraio-11 marzo 1961, n. 2 (in G.U. 1a s.s. 18/3/1961, n. 70) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 11, parte ultima, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 38, comma primo, del R. D. 28 agosto 1924, n. 1422 - secondo il quale "non sono riconosciute ai fini predetti (dei contributi assicurativi) le malattie di durata inferiore ai quindici giorni" - in riferimento agli artt. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 76 della Costituzione;"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-11

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