Titolo I

Art. 9

In vigore dal 11 apr 1962
Le marche assicurative relative a periodi anteriori di oltre 5 anni alla data di consegna all'istituto nazionale della previdenza sociale delle tessere personali su cui sono applicate sono inefficaci a tutti gli effetti e e non sono rimborsabili. Sono tuttavia pienamente efficaci le marche assicurative riferentisi a periodi anteriori al quinquennio di cui al comma precedente qualora le tessere siano consegnate all'Istituto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta di duplicato di tessere smarrite o distrutte di cui all'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, deve essere presentata all'Istituto non oltre cinque anni dalla data del loro rilascio.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 10 aprile 1962, n. 38 (in G.U. 1a s.s. 10/4/1962, n. 110) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952. n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-9

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