Capo 2
Art. 13
In vigore dal 7 lug 1973
L'importo dei contributi che possono essere riconosciuti per i periodi di cui agli del presente decreto è calcolato sulla media arrotondata per eccesso dei contributi versati, o accreditati per i lavoratori agricoli, per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo.
Per i periodi di servizio militare di cui all'art. 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si computa come versato per ciascuna settimana il contributo corrispondente alla prima classe della tabella B, n. I, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Lo stesso contributo è computato per i periodi considerati nel primo comma qualora l'assicurato non possa far valere alcun contributo nell'anno anteriore a ciascun periodo.
Non si fa luogo al riconoscimento dei contributi ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa in favore degli assicurati già titolari di una pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o delle forme di previdenza sostitutive o di altro trattamento che comporti l'esclusione dall'assicurazione predetta, per periodi successivi alla decorrenza della pensione stessa.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno-3 luglio 1963, n. 112 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1963, n. 180) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 13, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 4,27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-13