Capo 3
Art. 15
In vigore dal 6 gen 1962
L'assicurato ammesso alla contribuzione volontaria deve risultare in possesso alla data della scadenza di validità di ciascuna tessera di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218, computando i contributi obbligatori e quelli volontari, per il quinquennio precedente la data stessa.
Nel caso che il versamento dei contributi volontari sia effettuato mediante pagamento diretto l'assicurato deve risultare in possesso del sopradetto requisito alla scadenza del biennio dalla data di decorrenza dell'autorizzazione e, successivamente, alla scadenza di ciascun biennio.
Qualora durante il periodo di validità della tessera il titolare dell'autorizzazione sia nuovamente soggetto all'obbligo delle assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, le marche assicurative dovranno essere applicate dal datore di lavoro sulla tessera stessa, sulla quale l'assicurato, in caso di ulteriore cessazione o sospensione dell'obbligo assicurativo, potrà continuare il versamento dei contributi volontari sino alla scadenza della validità.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 21-30 dicembre 1961, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 5/1/1962, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 15 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-15