Titolo I
Art. 5
In vigore dal 20 mag 1975
Qualora il periodo di paga sia stabilito a quattordicina, a quindicina o a mese, e il lavoratore abbia prestato la sua opera solo per una parte del periodo, sono dovuti tanti contributi base settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse con effettiva prestazione di lavoro.
Il valore di tali contributi è quello della classe corrispondente all'importo che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nel periodo di paga per il numero dei contributi dovuti.
Qualora il lavoratore, durante l'assenza dal lavoro, riceva in tutto o in parte la retribuzione o, essendo il periodo di paga mensile, presti opera in tutte le settimane comprese nel mese, anche se non per l'intero periodo, si applicano le norme comuni.
COMMA ABROGATO DALLA L. 3 GIUGNO 1975, N. 160.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-5