Titolo I

Art. 1

In vigore dal 2 ott 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l' della legge 4 aprile 1952, n. 218; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta: . Le persone soggette alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria in base alle norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere assicurate anche se continuano o iniziano l'attività retribuita alle dipendenze altrui dopo il compimento del 60° anno di età se uomini e del 55° se donne. La disposizione relativa all'età di cui al precedente comma si applica anche ai fini del pagamento dei contributi previsti dall' della legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-1

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