Titolo I

Art. 2

In vigore dal 2 ott 1957
I contributi per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per le persone soggette ad almeno una delle assicurazioni obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo precedente. Dai detti contributi sono comunque esclusi i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dalle Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza iscritti obbligatoriamente a enti o istituti previdenziali che abbiano tra i propri scopi anche l'assistenza agli orfani degli iscritti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-2

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