Titolo II
Art. 27
In vigore dal 4 giu 1961
I beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, i quali possano far valere nella assicurazione stessa contributi versati o accreditati o periodi considerati coperti di contribuzione ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e del presente decreto, qualunque sia il numero dei contributi complessivamente risultanti, hanno diritto ad un supplemento annuo di pensione pari al 20% dell'ammontare dei contributi base, con le maggiorazioni e le integrazioni previste per le pensioni a carico dell'assicurazione stessa, esclusa la quota di concorso dello Stato. Il supplemento di cui al precedente comma spetta, su richiesta dell'interessato, dalla data di decorrenza della pensione qualora sussistano a tale data le condizioni di età o di invalidità previste dall'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dal primo giorno del mese successivo alla data in cui tali condizioni si sono verificate.
Ove trattisi di contributi relativi a periodi di lavoro effettuati successivamente alla liquidazione della pensione per invalidità o per vecchiaia a carico del trattamento speciale di previdenza, il supplemento è liquidato con l'osservanza delle norme di cui all' del presente decreto.
Il supplemento di pensione è a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e del relativo Fondo adeguamento, ed è riversibile, in caso di morte del pensionato, nella misura e nei modi previsti dagli ordinamenti delle singole forme di previdenza e degli altri trattamenti che hanno dato luogo alla concessione della pensione.
Il pagamento del supplemento di pensione avviene, di regola, contemporaneamente al pagamento delle rate della pensione.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 23-27 maggio 1961, n. 28 (in G.U. 1a s.s. 3/6/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " dell'articolo 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e con riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-27