Titolo II

Art. 21

In vigore dal 22 mar 1964
(ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338)

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con snetenza 26 febbraio-14 marzo, n. 18 (in G.U. 1a s.s. 21/3/1964, n. 73) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale " della norma contenuta nell'art. 21, seconda parte del terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'articolo 27 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-21

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