Titolo II

Art. 25

In vigore dal 15 ago 1965
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903 La disposizione dell' sopra citato, con i limiti di cui al comma precedente, si applica altresì ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con snetenza 7-10 maggio 1963, n. 65 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1963, n. 132) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma del l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-25

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