Titolo II
Art. 25
In vigore dal 15 ago 1965
COMMA ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
La disposizione dell' sopra citato, con i limiti di cui al comma precedente, si applica altresì ai pensionati il cui trattamento di pensione sia a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Le somme trattenute sono accreditate alle rispettive gestioni.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con snetenza 7-10 maggio 1963, n. 65 (in G.U. 1a s.s. 18/5/1963, n. 132) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del secondo comma del l'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-25