Titolo II

Art. 24

In vigore dal 2 ott 1957
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 72 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, si applica nei casi di ricovero in luogo di cura a tipo sanatoriale o postsanatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. L'assicurato riconosciuto invalido ai sensi dell' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, può invece ottenere la pensione per invalidità nel periodo in cui usufruisce di cura ambulatoria o di indennità postsanatoriale. La trattenuta di cui al secondo comma dell'art. 72 ha inizio dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale avviene il ricovero per la tubercolosi del pensionato e ha termine col primo giorno del mese nel quale avviene la dimissione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-24

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