Titolo II
Art. 20
In vigore dal 14 lug 1963
La riduzione dei periodi minimi di contribuzione prevista dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, è applicabile anche agli effetti del diritto alla pensione in favore dei superstiti di assicurato, secondo le aliquote stabilite per la pensione di invalidità.
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo sopracitato si applica nei confronti degli assicurati che compiano l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia o siano riconosciuti invalidi o per i quali si verifichi il decesso nel periodo di validità dell'articolo medesimo. Al verificarsi delle dette circostanze gli assicurati devono risultare in possesso di uno dei requisiti previsti dai commi terzo e quarto dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218, per l'autorizzazione al versamento dei
contributi volontari.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno-9 luglio 1963, n. 124 (in G.U. 1a.s.s. 13/7/1963, n. 187) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 25 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-20