Titolo II

Art. 19

In vigore dal 2 ott 1957
La pensione di riversibilità di cui all'ultimo comma dell', sub , della legge 4 aprile 1952, n. 218, compete ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni, che non siano già titolari di pensione diretta, purchè alla morte dell'assicurato o del pensionato essi risultino a di lui carico e semprechè non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pur esistendo, questi non abbiano titolo alla pensione. Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro e i genitori si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi provvedeva, prima del decesso, in maniera continuativa al loro sostentamento. Conserva il diritto alla pensione di riversibilità dopo il compimento del 18° anno il figlio riconosciuto inabile al lavoro ai sensi del successivo nel periodo compreso fra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento della predetta età.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-19

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