Titolo III

Art. 39

In vigore dal 2 ott 1957
Ai fini dell'applicazione degli , sub della legge 4 aprile 1952, n. 218, dell' della legge 9 agosto 1954, n. 657, e dell' della legge 4 agosto 1955, n. 692, si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-39

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