Titolo III

Art. 36

In vigore dal 22 ago 2008
Ai fini dell'applicazione... dell', lett. b), della legge 29 aprile 1949, n. 264, la sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi, è accertata in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale decorrente a tutti gli effetti dalla data della domanda medesima.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-36

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