Capo 3

Art. 31

In vigore dal 4 mar 1974
L'importo dell'indennità di disoccupazione e del sussidio straordinario di disoccupazione è fissato in L. 230 giornaliere per tutti gli assicurati. A tale importo sono aggiunte L. 80 giornaliere per ciascun familiare per il quale competa al disoccupato la maggiorazione della indennità o del sussidio straordinario ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel trattamento di cui al comma precedente rimangono conglobate le indennità e le maggiorazioni di cui all' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, gli assegni integrativi, i sussidi straordinari e relative maggiorazioni di cui agli della legge 29 aprile 1949, n. 264, nonché l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive disposizioni.

Note all'articolo

  • La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 ha disposto (con l'art.1) che " Con effetto dal giorno della entrata in vigore della presente legge, l'importo della indennita' e del sussidio straordinario di disoccupazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' elevato per tutti gli assicurati a lire 300 giornaliere e l'importo della maggiorazione per ciascun familiare, per il quale essa compete secondo le vigenti disposizioni, e' elevato a lire 120 giornaliere."
  • La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 come modificata dal Il D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 ha disposto (con l'art.1) che "Con effetto dal 1 aprile 1966, salvo quanto stabilito dai commi successivi, la misura dell'indennita' giornaliera di disoccupazione, fissata in L. 300 dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, e' elevata a lire quattrocento."
  • La L. 20 ottobre 1960, n. 1237 come modificata dal Il D.L. 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni dalla L. 26 maggio 1966, n. 310 a sua volta modificato dal D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114 , ha disposto (con l'art.1) che " che a decorrere dal 1 gennaio 1974, la misura della indennita' giornaliera di disoccupazione ivi comprese le indennita' poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, e' elevata a L. 800."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-31

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