Capo 3
Art. 32
In vigore dal 5 giu 1960
L'indennità di disoccupazione o il sussidio straordinario e le relative maggiorazioni sono corrisposti al disoccupato anche per le domeniche e gli altri giorni festivi e sono pagati il giorno 15 e l'ultimo di ciascun mese per un massimo di 30 giornate mensili.
Dette prestazioni spettano anche per i periodi di malattia che si verifichino nel corso del periodo di indennizzabilità, purchè il disoccupato non abbia titolo ad altre prestazioni economiche di natura previdenziale.
La corresponsione delle prestazioni è sospesa qualora il disoccupato sia ricoverato per conto di Enti previdenziali o assistenziali e non abbia a proprio carico familiari per i quali competa la maggiorazione.
L'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 24-31 maggio 1960, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma terzo dell'art. 32 del detto decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui si stabilisce che l'indennita' di disoccupazione non spetta per i periodi per i quali e' percepito un trattamento di pensione, in relazione all'art. 37 della indicata legge delega 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-32