Capo 3
Art. 33
In vigore dal 2 ott 1957
Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 77 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono ammessi al godimento della indennità per tutti i giorni di effettiva disoccupazione, sino al massimo di 180, con deduzione iniziale dei periodi di carenza di cui agli articoli 73 e 77 del citato decreto-legge.
Per la concessione della prestazione restano ferme le modalità stabilite dagli articoli 63 e 64 del regolamento approvato con regio decreto 7 dicembre 19247, n. 2270.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-33