Titolo III
Art. 38
In vigore dal 7 apr 2022
Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 maggio 1999, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 26/5/1999) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti."
- La Corte Costituzionale, con sentenza 9 febbraio - 5 aprile 2022, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 6/04/2022, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti), nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilita' i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-38