Titolo III

Art. 41

In vigore dal 2 ott 1957
Nelle contravvenzioni alle leggi che disciplinano le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, la Cassa unica per gli assegni familiari, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, la Cassa per il trattamento agli impiegati privati richiamati alle armi, la contribuzione per la tutela della maternità delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi familiari e quella per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, nonché ogni altra contribuzione relativa a gestioni affidate all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contravventore può, prima dell'apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, presentare all'Istituto domanda di oblazione da lui sottoscritta. L'oblazione può essere richiesta con unica domanda per più contravvenzioni contestate sotto la medesima data. Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive, la domanda di oblazione deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla ricevuta comprovante il pagamento all'Istituto dei contributi omessi e di una somma pari al 10% del relativo importo quale deposito cauzionale a garanzia del pagamento delle sanzioni; negli altri casi la domanda di oblazione deve essere accompagnata, pure a pena di inammissibilità, dalla ricevuta di un deposito cauzionale di importo pari ad un decimo della penalità massima prevista per ogni contravvenzione. La domanda di oblazione sospende il corso del procedimento penale e non può essere revocata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-41

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