Titolo III
Art. 42
In vigore dal 2 ott 1957
Per la definizione delle domande di oblazione presenta e ai sensi dell'articolo precedente l'Istituto, previo parere del Comitato esecutivo, determina la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita. Qualora le contravvenzioni siano relative ad omissioni contributive l'Istituto inoltre può, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva prevista per le singole inadempienze.
Il pagamento delle somme stabilite dall'Istituto deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione della decisione, che deve essere data al contravventore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il pagamento estingue il reato.
Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il procedimento penale riprende il suo corso e il contravventore non può più avvalersi del beneficio dell'oblazione. La somma versata a titolo di deposito cauzionale è trattenuta a garanzia del pagamento dell'ammenda e del rimborso delle spese; qualora il contravventore sia prosciolto, la somma è ad esso restituita.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1957
Atti del Governo, registro n. 107, foglio n. 119. - RELLEVA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-42