Capo 3

Art. 34

In vigore dal 2 ott 1957
Ai fini della percezione della indennità di disoccupazione o del sussidio straordinario il disoccupato, all'atto del pagamento della prestazione ed ogni altra volta che ne venga richiesto, deve comprovare all'Organo erogatore la sua regolare iscrizione all'Ufficio di collocamento e deve confermare con dichiarazione scritta la continuità della sua disoccupazione o indicare i giorni in cui ha prestato lavoro occasionale o la data di rioccupazione; esso deve inoltre indicare gli eventuali periodi di malattia indennizzabili. Nel modulo che accoglie la dichiarazione saranno espressamente richiamate le sanzioni stabilite dal quarto comma dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218, per chi rende dichiarazioni false. Il disoccupato deve altresì sottostare alle altre norme per il controllo della disoccupazione stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che può in caso richiedere la sua presentazione giornaliera all'Organo erogatore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-34

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