Capo 2
Art. 30
In vigore dal 2 ott 1957
Ai fini dell'applicazione dell' della legge 28 febbraio 1953, n. 86, i figli o persone equiparate a carico di assicurati assistiti per la tubercolosi hanno diritto all'ammissione nelle colonie marine o montane purchè abbiano compiuto l'età di sei anni e non abbiano superato l'età di 12 anni.
L'ammissione viene disposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e le spese relative sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-30