Capo 2

Art. 29

In vigore dal 22 mar 1964
Il marito di donna assicurata per la tubercolosi, vivente a carico della stessa, ha diritto alle prestazioni dell'assicurazione nei limiti stabiliti per gli altri familiari. I figli e i fratelli e le sorelle viventi a carico dell'assicurato che si trovino nelle condizioni previste per l'assicurato dall' della legge 9 agosto 1954,n. 657, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie e alla indennità post-sanatoriale, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente o dalla dichiarazione di guarigione clinica o di stabilizzazione, anche se hanno superato i limiti di età previsti dall' della legge stessa.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-14 marzo n. 19 (in G.U. 1a.s.s. 21/3/1964, n. 73) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "della norma contenuta nel primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 77 della Costituzione."

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-29

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