Titolo II

Art. 28

In vigore dal 2 ott 1957
Le prestazioni di cui all'art. 81 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, possono essere concesse dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, semprechè non rientrino nella competenza degli Enti previdenziali istituiti per l'assicurazione contro le malattie e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai pensionati di invalidità, nonché agli assicurati per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che alla data della domanda di assistenza possano far valere almeno due anni di assicurazione e i requisiti di contribuzione previsti per l'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-28

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