Titolo II
Art. 22
In vigore dal 2 ott 1957
Qualora, dopo la consegna del libretto di pensione all'interessato, sia richiesto il riconoscimento di contributi figurativi o siano presentate tessere assicurative o versati contributi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di decorrenza della pensione, semprechè nei termini stabiliti dalle disposizioni in vigore, la pensione stessa viene riliquidata secondo le norme comuni e l'eventuale aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si è verificato il tardivo adempimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-22