Capo 3
Art. 16
In vigore dal 17 feb 1963
I contributi volontari per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per i periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatoria di pensione. Parimenti non possono essere versati per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria, o delle forme di previdenza o dei trattamenti sopracitati.
Si considerano comunque validi a tutti gli effetti i contributi volontari versati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 24-31 maggio 1960, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1960, n. 137) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 16, comma primo, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui stabilisce che "i contributi volontari per l'assicurazione per la invalidita' la vecchiaia e i superstiti non possono essere versati per i periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione o per periodi che comportino diritto ad altro trattamento obbligatorio di pensione" in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
- La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 febbraio 1963, n. 3 (in G.U. 1a s.s. 16/2/1963, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del primo comma, secondo periodo, dell'art. 16 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione agli artt. 5, terzo comma, e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ed in riferimento all'art. 76 della Costituzione."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-04-26;818#art-16