REGIO DECRETO·n. 463·28 marzo 1938
Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.
Vigente dal 12 maggio 1938 18 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE
Art. 2Il corso valutativo, prescritto dall'art. 49 della citata legge, per l'avanzamento a scelt
Art. 3Il corso valutativo prescritto dagli articoli 49 e 155 della citata legge per l'avanzament
Art. 4Gli esami od esperimenti prescritti dagli articoli 50 e 63 bis della citata legge, per l'a
Art. 5I titoli che, a senso degli articoli 37, 78, 81 e 181 della citata legge, debbono essere v
Art. 6Gli esami prescritti dagli articoli 59, 63 bis, 84, 93 bis, 97 della citata legge, per l'a
Art. 7Gli esami prescritti dall'art. 91 della citata legge, per conseguire la carica di direttor
Art. 8Gli esami prescritti dalla citata legge, per l'avanzamento anticipato dei tenenti del corp
Art. 9Per tutti gli esami od esperimenti, e per la valutazione dei titoli di cui ai precedenti a
Art. 10Le sedi degli esami od esperimenti (esclusi quelli per l'avanzamento a scelta speciale, di
Art. 11I temi per le prove scritte sono stabiliti dalla commissione esaminatrice e comunicati ai
Art. 12Al termine degli esami od esperimenti o della valutazione dei titoli per l'avanzamento ad
Art. 13Per gli esami di avanzamento a scelta speciale (salvo quanto disposto negli allegati 18, 2
Art. 14Per gli esami di avanzamento a scelta speciale, le commissioni esaminatrici esprimono il g
Art. 15Negli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico, la pro