Art. 12

In vigore dal 27 mag 1938
Al termine degli esami od esperimenti o della valutazione dei titoli per l'avanzamento ad anzianità, anticipato, od a scelta ordinaria e per l'idoneità alla carica di direttore dei centri rifornimento quadrupedi, l'apposita commissione si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio sulla idoneità di ciascun candidato. Le deliberazioni della commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti. Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovrà essere giudicato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nel complesso delle prove sostenute. Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, vota -con scheda segreta, ma firmata - per la «idoneità» o per la «non idoneità» di ciascun candidato. Non prende parte alla votazione riguardante un determinato candidato quel componente della commissione (escluso il presidente) che - durante lo svolgimento delle prove -non abbia potuto assistere, per cause di forza maggiore, anche ad una sola delle prove alle quali doveva presenziare. Di tale mancato intervento, con la specificazione dei motivi che lo hanno causato, deve essere fatto cenno nel verbale della riunione. È dichiarato idoneo il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli, riferiti al numero dei componenti la commissione che hanno espresso il voto; le eventuali frazioni sono calcolate per intero ove siano uguali o superiori ad una metà. Per gli ufficiali vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi risultati idonei alla carica di direttore i membri della commissione, compreso il presidente, assegnano ciascuno, con scheda segreta, ma firmata, un punto di merito con inferiore a 21 trentesimi. Ai vice direttori risultati non idonei è assegnato con le norme di cui sopra un punto di merito inferiore a 21 trentesimi. Il punto di merito definitivo da attribuire al candidato, sia idoneo che non idoneo, è quello risultante dalla media aritmetica dei punti assegnati dai singoli componenti la commissione. Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale deve essere indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per la idoneità o per la non idoneità e, per i vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi, anche i punti riportati. Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneità o di non idoneità e, per i vice direttori dei centri rifornimento quadrupedi, il punto di merito: a detto elenco è unito il verbale di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-12

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