Art. 13

In vigore dal 27 mag 1938
Per gli esami di avanzamento a scelta speciale (salvo quanto disposto negli allegati 18, 27 e 28 relativi agli ufficiali dei servizi tecnici) le prove scritte hanno luogo presso le sedi dei comandi di corpo di armata o del comando truppe Regio esercito delle isole italiane dell'Egeo. Per gli ufficiali dislocati in A. O. I. le prove stesse hanno luogo presso la sede di ciascun Governo. Gli ufficiali ammessi alle prove scritte debbono presentarsi alle dette sedi nelle ore antimeridiane del giorno antecedente a quello cui le prove hanno inizio. Le prove orali, pratiche ed applicative hanno luogo nelle località stabilite dal Ministro per la guerra. Agli ufficiali ammessi alle prove orali, pratiche od applicative può essere concesso quel periodo di licenza ordinaria cui ancora abbiano diritto nel biennio, ma per una durata non superiore a 30 giorni e, in più, 30 giorni di licenza speciale immediatamente prima delle prove stesse. I candidati debbono presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che è provveduta dai comandi presso i quali hanno luogo gli esami stessi. Ogni i foglio di carta deve essere munito del timbro di ufficio dei comandi predetti e contrassegnato con le firme dei componenti la commissione di vigilanza. I lavori che siano compilati su carta non timbrata o timbrata e non contrassegnata, non sono validi. Per lo svolgimento delle prove scritte sono osservate le seguenti norme: 1) i temi da svolgere dai candidati sono trasmessi, dal presidente della commissione esaminatrice, in pieghi suggellati, ai comandi o Governi presso i quali hanno luogo le prove; questi, in ciascun giorno di esame, consegnano il relativo piego suggellato al presidente della commissione di vigilanza, il quale lo apre davanti ai candidati e detta, o distribuisce, i temi; 2) la commissione di vigilanza è nominata dal comandante del Corpo d'armata o dal comandante truppe Regio esercito delle isole italiane dell'Egeo o dai Governatori del A. O. I. ed è composta da un generale di brigata (o colonnello), presidente, e da due colonnelli (o tenenti colonnelli), membri. Tale, commissione sorveglia che ogni candidato lavori da sè, senza valersi di appunti o libri di alcuna sorta, e senza conferire con alcuno. Se, durante lo svolgimento delle prove, la commissione di vigilanza verifichi qualche infrazione, il presidente deve riferirne immediatamente all'autorità di cui al primo comma del presente articolo, la quale dispone, se del caso, per l'annullamento del lavoro dell'ufficiale contravventore e per il rinvio di questo al Corpo, dandone avviso al Ministero (Direzione generale personale ufficiali); 3) allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori svolti dai candidati il presidente della commissione di vigilanza ritira, nel giorno di esame, dall'autorità suddetta, la nota dei candidati, dalla quale cancella i nomi degli ufficiali non presentatisi e poi, a mano a mano, di quelli che eventualmente si ritirino o siano rinviati ai corpi senza ultimare la prove. Sulla nota stessa, dopo dettato o distribuito il tema, il presidente scrive personalmente, a fianco di ognuno dei candidati, un nome di località, da tenersi assolutamente segreto. Con lo stesso nome, com'è detto in appresso, debbono essere contraddistinti i lavori di ciascun candidato. I candidati non possono firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. In loro vece, e non in loro presenza, il presidente della commissione di vigilanza, ritirando i lavori e le minute relative, scrive su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato e quella in cui la prova ha avuto inizio, ed, inoltre, appone su ciascun foglio il nome di località che egli ha assegnato al tema svolto dall'ufficiale; 4) terminati gli esami, viene redatto un verbale della seduta sottoscritto dal presidente della commissione di vigilanza, nel quale deve essere indicato che si sono osservate le norme prescritte nei precedenti numeri 1, 2 e 3. In due buste, distinte e suggellate a dirette alla persona del presidente della commissione esaminatrice sono inviati: a) il verbale ed i temi; b) la nota dei nomi dei candidati coi corrispondenti nomi di località. La busta contenente la nota dei nomi dei candidati con i corrispondenti nomi di località è aperta dal presidente della commissione esaminatrice solo quando tutti i temi sono stati definitivamente classificati. Per gli esami di avanzamento a scelta speciale degli ufficiali dei servizi tecnici, il presidente della commissione esaminatrice comunica ai candidati il giorno, l'ora e la località nei quali essi debbono presentarsi per ricevere comunicazione dei temi proposti dalla commissione. Della presentazione dei candidati e delle modalità con le quali si è effettuata la comunicazione dei temi è redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della commissione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-13

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