Art. 16

In vigore dal 27 mag 1938
Gli esami ai quali, per effetto dell'art. 168 della legge, debbono essere sottoposti i tenenti di commissariato, sono svolti in base alle seguenti norme. Ultimate tutte le prove (scritta, orali e pratiche), la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria per esprimere il giudizio su ciascun candidato. Le deliberazioni della commissione sono valide purchè partecipino alla votazione almeno i tre quarti dei componenti. Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovrà essere giudicato esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nel complesso delle prove sostenute. Terminata la discussione, ciascun membro della commissione, compreso il presidente, assegna - con scheda segreta ma firmata - a ciascun candidato un punto di merito espresso in trentesimi. Il punto di merito definitivo è quello risultante dalla media aritmetica dei punti assegnati dai singoli componenti la commissione. Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alla votazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale debbono essere indicati, per ciascun candidato, l'esito della votazione ed i punti riportati. Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo punto di merito: a detto elenco è unito il verbale di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-16

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