Art. 15
In vigore dal 27 mag 1938
Negli esami di avanzamento a scelta speciale al grado di tenente colonnello medico, la prova orale su argomenti dello branca medico-chirugica che il candidato coltiva deve essere sostenuta per prima.
Ultimata tale prova, la commissione esaminatrice si riunisce in seduta plenaria e, con le stesse norme contenute nel precedente , esprime il giudizio sulla idoneità o non idoneità di ciascun candidato nella prova stessa e, conseguentemente, sulla sua ammissibilità a sostenere le rimanenti prove.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-15