Art. 10

In vigore dal 27 mag 1938
Le sedi degli esami od esperimenti (esclusi quelli per l'avanzamento a scelta speciale, di cui al successivo ) e quelle di riunione delle commissioni incaricate della valutazione dei titoli, nonché le date di svolgimento sono stabilite, di volta in volta, dal Ministro per la guerra. I candidati possono essere chiamati agli esami od esperimenti, in vari gruppi, contemporaneamente o successivamente, secondo disposizioni volta per volta emanate dal Ministro per la guerra. Nel primo caso debbono essere nominate tante distinte commissioni quanti sono i gruppi, costituite ognuna come è indicato nell'allegato A al presente decreto; nel secondo caso, o può funzionare la stessa commissione o possono essere nominate commissioni diverse, sempre però costituite come da allegato A. Le date di svolgimento dei corsi valutativi di cui ai precedenti sono stabilite annualmente dal Ministro per la guerra. I candidati che debbono frequentare il corso possono essere chiamati a parteciparvi tutti contemporaneamente in unico turno oppure ripartiti in turni successivi, secondo disposizioni volta per volta emanate dal Ministro per la guerra; in tale seconda ipotesi ciascun turno dovrà avere la durata prescritta dagli allegati 2 e 3 al presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-10

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