Art. 9
In vigore dal 27 mag 1938
Per tutti gli esami od esperimenti, e per la valutazione dei titoli di cui ai precedenti a 8, il Ministro per la guerra nomina, di volta in volta, apposite commissioni costituite come è indicato nell'allegato A al presente decreto.
A far parte di dette commissioni possono essere chiamati ufficiali di grado immediatamente inferiore a quello stabilito nel citato allegato A, purchè reggano, per incarico o come facenti funzione, i comandi del grado superiore, quando essi siano vacanti, oppure quando i rispettivi titolari, per speciali esigenze militari o di funzioni, non possano esercitare l'effettivo comando.
In ciascuna commissione, funziona da segretario, senza diritto a voto, un ufficiale da nominarsi all'infuori dei membri della commissione stessa.
Qualora, però, una commissione debba prendere in esame i colonnelli, le funzioni di segretario sono disimpegnate, con diritto a voto, da uno dei membri designato dal presidente.
Il Ministro per la guerra ha facoltà di modificare, prima dell'inizio degli esami, esperimenti o della valutazione dei titoli, la costituzione delle commissioni qualora il numero degli ufficiali da esaminare lo renda necessario o nel caso che alcuno dei componenti le commissioni stesse non possa - per esigenze di servizio o per altro giustificato impedimento - adempiere a tale incarico.
Le commissioni esaminatrici non possono suddividersi in sottocommissioni, tranne i casi esplicitamente stabiliti nel predetto allegato A al presente decreto.
Nei casi in cui sia prescritta la costituzione di sottocommissioni, il presidente della Commissione non fa parte di alcuna sottocommissione, ma si procura elementi di giudizio sui candidati nel modo che ritiene più opportuno.
Nel caso che, ad esame od esperimento iniziato, taluno del componenti della commissione non possa, per esigenze di servizio o per altro giustificato impedimento, continuare a far parte della commissione, il Ministro per la guerra può disporne la sostituzione.
La sostituzione è di obbligo nel caso in cui il numero dei rimanenti componenti risulti inferiore ai tre quarti del numero totale indicato nell'allegato A.,
Qualora, durante lo svolgimento dei corsi valutativi di cui ai precedenti , taluno dei componenti le commissioni di cui agli articoli suddetti non possa - per esigenze di servizio o per altro giustificato impedimento - continuare a svolgere i compiti attribuitigli, per un periodo di tempo superiore a 10 giorni, il Ministro per la guerra ne dispone la sostituzione.
Storico versioni
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