Art. 5

In vigore dal 27 mag 1938
I titoli che, a senso degli articoli 37, 78, 81 e 181 della citata legge, debbono essere valutati per l'avanzamento a scelta ordinaria ai gradi di maggiore generale medico, di maggiore e di maggiore generale dei servizi tecnici, di maggiore per i capitani laureati in chimica che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono quelli elencati negli allegati 11 a 15 al presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-5

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