Art. 1
In vigore dal 27 mag 1938
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificata, dai Regi decreti-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 445, 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, 4 giugno 1936-XIV, n. 1250, 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, e 16 giugno 1937-XV, n. 944, rispettivamente convertiti in legge con le leggi 13 giugno 1935-XIII, n. 1134, 10 aprile 1936-XIV, n. 807, 10 febbraio 1937-XV, n. 384, 19 aprile 1937-XV, n. 1572 e 23 dicembre 1937-XVI, n. 2373;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra.
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Gli esami prescritti dall'art. 168 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, consistono nelle prove stabilite nell'allegato 1 al presente decreto. Tali prove debbono svolgersi sulla base del programma e con le modalità stabilite nell'allegato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-1