Art. 3

In vigore dal 27 mag 1938
Il corso valutativo prescritto dagli articoli 49 e 155 della citata legge per l'avanzamento anticipato od a scelta ordinaria al grado di maggiore dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio si svolge con le norme stabilite nell'allegato n. 3 al presente decreto. Il corso è svolto da una commissione cosi costituita: comandante delle scuole centrali militari, presidente; comandanti di ciascuna scuola centrale, membri; ufficiali addetti all'insegnamento presso ciascuna scuola centrale, membri; un ufficiale superiore scelto dal presidente fra gli ufficiali non insegnanti in servizio presso le scuole centrali militari, segretario senza diritto a voto. Il candidato, chiamato a partecipare al corso, che intende di non partecipare al corso stesso, deve rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione. Il presidente della commissione partecipa allo svolgimento del corso nel modo che ritiene più opportuno allo scopo di procurarsi elementi di giudizio sui candidati. Il presidente ha la direzione del corso e la facoltà di emanare tutte le altre norme particolari di svolgimento che terrà necessarie a complemento di quelle contenute nell'allegato n. 3 al presente decreto. Al termine del corso, od al termine di ciascuno dei turni previsti dal successivo , la commissione, in seduta plenaria, esprime il giudizio sulla «idoneità» o «non idoneità» di ciascun candidato all'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore con le seguenti modalità. Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovrà essere giudicato esclusivamente in base ai risultati conseguiti durante il corso. Terminata; la discussione, iI presidente e ciascun membro della commissione votano, con scheda segreta ma firmata, per la «idoneità» o la «non idoneità» di ciascun candidato all'avanzamento a scelta ordinaria. Per i candidati che sono stati designati per l'avanzamento anticipato e che siano riconosciuti idonei per l'avanzamento a scelta ordinaria si procede ad una seconda votazione per accertare se il candidato stesso è idoneo all'avanzamento anticipato. Nella votazione su un determinato candidato non interviene quel componente della commissione (escluso il presidente) che, durante il corso, non abbia avuto alla sua dipendenza per almeno una volta il candidato stesso. Di tale mancato intervento deve essere fatto cenno nel verbale della riunione. In ciascuna votazione è dichiarato idoneo il candidato che abbia riportato, almeno due terzi di voti favorevoli riferiti al numero dei componenti la commissione che hanno espresso il voto; le eventuali frazioni sono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà. Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale deve essere indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per la idoneità o per la non idoneità. Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneità o di non idoneità: a detto elenco è unito il verbale di cui al comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-28;463#art-3

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