Art. 2
In vigore dal 27 mag 1938
Il corso valutativo, prescritto dall'art. 49 della citata legge, per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore dell'arma dei carabinieri reali si svolge con le norme stabilite nell'allegato n. 2 al presente decreto.
Il corso è svolto da una commissione così costituita:
un generale di brigata dei carabinieri reali, presidente;
il comandante della scuola centrale carabinieri reali, Membro;
un colonnello del corpo di S. M. o un colonnello delle varie armi che abbia appartenuto al corpo di S. M. col grado di tenente colonnello, membro;
l'ufficiale superiore direttore degli studi presso la scuola Centrale carabinieri reali, membro;
i professori civili insegnanti titolari della scuola centrale carabinieri reali, membri consultivi senza diritto a voto;
un ufficiale superiore dei carabinieri reali, segretario senza diritto a voto.
Il candidato chiamato a partecipare al corso, che intenda non proseguire il corso stesso, deve rilasciare dichiarazione scritta al presidente della commissione.
Il presidente della commissione partecipa allo svolgimento del corso nel modo che ritiene più opportuno allo scopo di procurarsi elementi di giudizio sui candidati.
Il presidente ha la direzione del corso e la facoltà di emanare tutte le altre norme particolari di svolgimento che riterrà necessarie a completamento di quelle stabilite nello allegato n. 2 suddetto.
Al termine del corso o di ciascuno dei turni previsti dal successivo , la commissione, in seduta plenaria, esprime il giudizio sulla idoneità o non idoneità di ciascun candidato all'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore del carabinieri reali con le seguenti modalità.
Riunita la commissione, il presidente apre la discussione su ciascun candidato, il quale dovrà essere giudicato esclusivamente in base ai risultati conseguiti durante il corso. Terminata la discussione il presidente e ciascun membro della commissione (esclusi coloro che non hanno diritto a voto) votano, con scheda segreta ma firmata per la «idoneità» o la a non «idoneità» di ciascun candidato.
Nella votazione su un determinato candidato non interviene quel componente della commissione (escluso il presidente) che, durante il corso, non abbia avuto alla sua dipendenza per almeno una volta il candidato stesso. Di tale mancato intervento deve essere fatto cenno nel verbale della riunione.
E dichiarato «idoneo» il candidato che abbia riportato almeno due terzi di voti favorevoli riferiti al numero dei componenti la commissione che hanno espresso il voto; le eventuali frazioni sono calcolate per intero ove siano eguali o superiori ad una metà.
Della riunione della commissione e del modo con il quale si è proceduto alle votazioni viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione stessa. Nel verbale deve essere indicato, per ciascun candidato, l'esito della votazione per l'idoneità o per la non idoneità.
Il presidente della commissione fa, inoltre, compilare e trasmettere al Ministero della guerra (Gabinetto) un elenco completo dei candidati con a fianco di ciascuno il rispettivo giudizio di idoneità o di non idoneità: a detto elenco è unito il verbale di cui al comma precedente.
Storico versioni
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